STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE RADICALE PIERO WELBY
Art. 1 – Costituzione dell’Associazione
1. Si costituisce l’Associazione Radicale “Piero Welby”, con recapito presso il domicilio del Presidente. L’Associazione si propone di promuovere e coordinare iniziative radicali.
2. Attraverso l’Associazione gli iscritti e gli aderenti agiscono per il perseguimento degli obiettivi programmatici delineati nella mozione congressuale.
Art. 2 – Gli iscritti
1. Sono iscritti all’Associazione tutti coloro che versano la quota associativa e risultino al contempo iscritti a Radicali Italiani.
Art. 3 – Gli Aderenti
1. Sono aderenti all’Associazione tutti coloro che versano la quota associativa. Gli Aderenti godono di diritto di voto attivo tranne che per l’elezione degli organi. Gli Aderenti non possono accedere agli incarichi di Presidente, di Tesoriere e di Segretario.
Art. 4 – Gli Organi
1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. Il Segretario nomina una Giunta di Segreteria per farsi coadiuvare nell’adempimento del mandato.
3. Il mandato degli organi eletti si conclude alla data della successiva Assemblea ordinaria degli associati.
Art. 5 – L’Assemblea degli associati
1. L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, di cui si stabilisce gli obiettivi dell’azione politica annuale. E’ costituita da tutti gli iscritti e gli aderenti all’Associazione in regola con le quote associative.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno, in autunno; è convocata dal Presidente o, in difetto, dal Segretario mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti e agli aderenti almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
3. L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o del Segretario, ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto degli associati in regola con le quote di adesione, mediante l’invio dell’ordine del giorno agli iscritti e agli aderenti almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
4. L’Assemblea straordinaria degli associati può far decadere il Presidente e/o il Segretario con mozione di sfiducia motivata recante l’indicazione del nome del candidato a sostituirlo. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un quarto degli iscritti e degli aderenti in regola con le quote associative. La mozione, se approvata, comporta l’immediata sostituzione del Presidente e/o del Segretario con il candidato indicato nella mozione stessa.
5. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 3, in caso di dimissioni del Presidente e/o del Segretario.
6. Tutti i partecipanti all’Assemblea hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi oggetto di discussione.
7. Non è ammesso il voto per delega.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
9. L’Assemblea degli associati elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione; approva il bilancio annuale dell’Associazione.
Art. 6 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli associati.
3. Il Presidente ha la funzione di garante della legalità statutaria.
Art. 7 – Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea degli associati. Ha la rappresentanza politica dell’Associazione.
2. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni dell’Assemblea, coordinando l’attività degli associati; presenta all’Assemblea degli associati la relazione sull’attività svolta.
Art. 8 – La Giunta di Segreteria
1. E’ formata - oltre che dal Segretario, dal Presidente e dal Tesoriere - dai membri di Giunta nominati dal Segretario tra gli iscritti e gli aderenti.
2. La Giunta di Segreteria coadiuva il Segretario nell’adempimento del mandato.
3. La Giunta di Segreteria determina annualmente le quote associative degli iscritti e degli aderenti.
Art. 9 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea degli associati. E’ il responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica finanziaria.
2. Il fondo comune dell’Associazione, costituito dalle quote associative, dai proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia dei fondi, nonché dell’esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell’Associazione secondo scritture contabili redatte con criteri di analiticità, nonché la relazione di bilancio, e li presenta all’Assemblea degli associati per l’approvazione.
Art. 10 – Modalità di elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere
1. Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ogni congressista dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità, si procede a sorteggio, così come in tutti gli altri casi di parità.
Art. 11 – Procedura di modifica dello Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea degli associati iscritti a Radicali Italiani con votazioni a maggioranza dei presenti.
2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
3. L’Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui
all’art. 5, comma 3, del presente Statuto.
(NOTA: Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea dell’associazione tenutasi a Cremona il 22 dicembre 2007).
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